Egregio Direttore, chiedo ospitalità sul Suo Giornale al fine di rappresentare l’evoluzione della normativa per l’esecuzione delle gare ciclistiche su strada.
La tragedia di Piazza San Carlo a Torino, del 03.06.2017, in seguito alla quale n. 3 persone sono rimaste uccise e 1.672 sono rimaste ferite, è lo spartiacque nazionale nella gestione delle manifestazioni. Da allora tutte le manifestazioni, gare ciclistiche comprese, vengono organizzate con particolare attenzione alla presenza di idonee misure di sicurezza (safety e security).
Infatti, nel corso di specifica riunione, in data 12.10.2021 la Prefettura e la Questura di Vicenza hanno specificato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che se le Amministrazioni Comunali rilasciano il NULLA OSTA (o non lo negano entro il termine previsto) sono responsabili della tutela della sicurezza della manifestazione nell’ambito del proprio territorio, mentre prima ogni incidente era ricondotto alla “fatalità”, con un semplice rilievo e lo scambio dati assicurativo.
Alla luce della mutata interpretazione della normativa, ogni Comune interessato dalla Gara Ciclistica riceve la seguente prescrizione da parte della Prefettura: “si richiama l’assoluta necessità di dare attuazione a tutte le misure idonee a garantire la sicurezza della manifestazione”. In pratica il Comune è co-responsabile della sicurezza della gara in ogni intersezione, passo carraio, attraversamento pedonale, ecc…, che dovrebbe vigilare con idonei “preposti”. Tali preposti, purtroppo, sono talvolta individuati anche nel sistema di “Protezione Civile” comunale, con un impiego della preziosa risorsa non conforme alla normativa. Quasi sempre i preposti sono individuati in Volontari, normalmente in numero non adeguato alle effettive esigenze di sicurezza, spesso privi di qualsiasi preparazione tecnica per la tutela della manifestazione, non solo per le segnalazioni viabilistiche, ma anche in relazione alla gestione della reazione – talvolta scomposta – dei conducenti dei veicoli in transito, che talvolta vedono violati i loro diritti alla regolare circolazione stradale soprattutto in relazione alla reiterazione dei passaggi dei corridori nello stesso punto.
Il diniego dei NULLA OSTA al transito delle gare ciclistiche non costituisce una minore “sensibilità all’importanza dello sport” da parte delle Amministrazioni Comunali, bensì l’unico strumento idoneo ad indurre le società organizzatrici a fornire un adeguato numero di “preposti”, possibilmente formandoli con corsi specifici e dotandoli di regolare contratto che preveda un compenso, nonché obblighi e tutele giuridiche che ne difendano l’operato. La portata delle problematiche che sorgerebbero per un incidente causato dall’azione o dall’omissione di un volontario, anche se in totale buona fede, è facilmente immaginabile.