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Si in Senato alla donazione del corpo post mortem

L’Aula del Senato ha approvato all’unanimità (220 sì) il ddl sulla donazione del corpo post mortem. Nella votazione finale c’è stato un solo astenuto. Il provvedimento, in prima lettura a palazzo Madama, passa ora all’esame della Camera.

Il provvedimento approvato si compone di 9 articoli, a partire dal primo, che chiarisce che le norme riguardano l’utilizzo a fini di studio e di ricerca scientifica del corpo umano e dei tessuti di persone delle quali sia stata accertata la morte nelle forme di legge e che abbiano espresso in vita il loro consenso.
Il ministro della Salute dovrà promuovere, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza della possibilità di manifestare il consenso per la donazione del proprio corpo post mortem. Le regioni e le aziende sanitarie locali sono chiamate ad adottare iniziative per informare dei contenuti della legge i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e i cittadini.
La manifestazione del consenso alla donazione del proprio corpo post mortem è previsto che avvenga mediante una dichiarazione redatta nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Per i minori di età, il consenso all’utilizzo del corpo e dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle stesse forme da entrambi i genitori. È previsto inoltre l’utilizzo di una banca dati nazionale, il cosiddetto sistema informativo dei trapianti.
Una copia della dichiarazione di consenso dei donatori deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio, da individuarsi ai sensi dell’articolo I centri di riferimento che hanno ricevuto in consegna la salma debbano restituirla alla famiglia, in condizioni dignitose, entro due anni dalla data della consegna. Le spese per il trasporto della salma dal decesso fino alla restituzione, quelle relative alla tumulazione o all’eventuale cremazione sono a carico – entro il limite massimo stabilito dall’articolo 8 – delle istituzioni in cui hanno sede i centri di riferimento che hanno utilizzato la salma.
L’articolo 6 stabilisce che l’utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro e che eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per essere destinate a fini di studio e di ricerca scientifica mediante l’uso di salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento. (ANSA).