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Minacciare di fare una denuncia è una minaccia?

a cura dell’avvocato Angelo Greco

“Se non togli questo messaggio ti denuncio” è minaccia?

Un nostro lettore ha lasciato un commento, sul post pubblicato su un social, ritenuto offensivo dall’autore del post stesso. Quest’ultimo lo ha minacciato di querelarlo qualora detto commento non fosse stato cancellato. Il lettore ci chiede se tale intimidazione possa integrare essa stessa un reato e se pertanto possa procedere con la querela. Minacciare di fare una denuncia è una minaccia? La risposta è di facile e pronta soluzione, ma per comprenderla bisogna innanzitutto spiegare quando un comportamento si può considerare minaccia.

Il reato di minaccia punisce chiunque, in malafede, prospetti ad un altro soggetto un futuro “male ingiusto”.

Tre sono essenzialmente gli elementi fondamentali della minaccia:

Basta cagionare il timore nella vittima per integrare il reato di minaccia senza che si verifichi concretamente il male minacciato.

Minacciare di sporgere denuncia non può integrare un reato per diverse ragioni.

Innanzitutto il male prospettato (in questo caso: l’agire in giudizio, il presentare un esposto, il fatto di rivolgersi alla polizia o ai carabinieri, il deposito di una querela, un’istanza di fallimento, ecc.) non può considerarsi ingiusto. La nostra Costituzione infatti riconosce a tutti i cittadini il diritto di adire l’autorità giudiziaria, fondate o meno che siano le sue ragioni (art. 24 Cost.: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi»). Sarà poi il giudice, qualora ritenga che l’azione non poggi su una solida base giuridica, a condannare alle spese processuali il ricorrente.

Dunque paventare l’esercizio di un’azione giudiziaria, anche in assenza di un fondamento normativo, non integra una minaccia ma l’esercizio di una libertà costituzionale.

Manca poi un secondo elemento per la minaccia: il pregiudizio per la vittima(ossia una eventuale condanna da parte del giudice) non dipende dall’azione dell’agente ma dal giudizio di un terzo soggetto, il giudice, che è terzo e imparziale. Dunque, non è verosimile pensare – salvo vi sia collusione tra l’agente e il magistrato – che l’esercizio di un’azione giudiziale possa essere un danno ingiusto.

Si potrebbe tuttavia ritenere che il semplice fatto di adire le vie legali, seppur in assenza di un fondamento giuridico, possa integrare esso stesso un reato per via delle spese legali e delle “preoccupazioni” che ciò potrebbe comportare. Ma, come anticipato sopra, laddove l’azione (civile, penale, amministrativo) dovesse essere infondata, l’ordinamento prevede già una punizione per il ricorrente: la condanna alle spese legali e, nei casi più gravi, la condanna al risarcimento per lite temeraria (art. 92 cod. proc. civ.).

Dunque, il fatto che una persona intimi a un’altra di cancellare un postun commento, una recensione – anche se questa non dovesse essere effettivamente offensiva – non integra alcun reato, ma piuttosto è manifestazione di un diritto. Peraltro l’autore del post potrebbe anche liberamente cancellare il commento stesso presente sul proprio profilo senza perciò ledere il diritto alla manifestazione del pensiero.

Si fa infine presente che il comportamento reiterato nel tempo di chi pubblica post e commenti denigratori nei confronti di un’altra persona (anche senza indicarne nome e cognome, purché facilmente riconoscibile), oltre a integrare il reato di diffamazione aggravata, può anche rappresentare uno stalking, punito in modo più grave della diffamazione stessa.

Fonte

Minacciare di fare una denuncia è una minaccia? (laleggepertutti.it)