di Andrea Nardello
Il 24 gennaio inizieranno le votazioni per eleggere il tredicesimo Presidente della Repubblica Italiana. Da mesi circolano voci sui possibili candidati e nelle ultime settimane si rincorrono nomi, conferme e smentite. Le elezioni del Presidente sono regolamentate dalla Costituzione Italiana che indica il ruolo della figura presidenziale e le modalità per la sua nomina.
Di cosa si parla nello specifico?
Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale, eletto dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle Regioni (ovvero tre consiglieri per regione, con l’eccezione della Valle d’Aosta, che ne nomina uno solo, per un totale di 58) e rimane in carica per un periodo (mandato) di sette anni. La Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente chiunque, con cittadinanza italiana, abbia compiuto i cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
Cosa cita la costituzione?
L’art. 83 della carta costituzionale italiana, recita: «Il Presidente della Repubblica italiana è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.»
Il primo comma dell’art. 84 della Costituzione, riporta i requisiti di eleggibilità che sono:
l’avere cittadinanza italiana; aver compiuto i 50 anni d’età; godere dei diritti civili e politici.
La Costituzione prevede inoltre l’incompatibilità con qualsiasi altra carica.
Come si svolge l’elezione?
L’elezione del Presidente della Repubblica avviene su iniziativa del Presidente della Camera dei deputati e la Camera dei deputati è la sede per la votazione. Il Presidente della Camera convoca la seduta comune trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso. Nel caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del presidente in carica, il Presidente della Camera convoca la seduta comune entro quindici giorni. Nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione del presidente della Repubblica avrà luogo entro il quindicesimo giorno a partire dalla riunione delle nuove camere. Nel frattempo, sono prorogati i poteri del presidente in carica. Quest’ultima previsione serve a svincolare l’elezione del nuovo presidente della Repubblica dalla conflittualità tipica del periodo pre-elettorale e a fare in modo che il nuovo presidente risulti eletto da un Parlamento completamente legittimato.
Per evitare che la carica sia ostaggio della maggioranza politica, la previsione di una maggioranza (qualificata) che arrivi ai due terzi dei votanti per i primi tre scrutini e di una maggioranza superiore alla metà del numero totale degli aventi diritto al voto (assoluta) per gli scrutini successivi.
Quando assume la carica il Presidente eletto?
Il presidente assume l’esercizio delle proprie funzioni solo dopo aver prestato giuramento innanzi al Parlamento in seduta comune (ma senza i delegati regionali), al quale si rivolge, per prassi, tramite un messaggio presidenziale.
Quanto dura la carica?
Il mandato dura sette anni a partire dalla data del giuramento. La previsione di un settennato impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l’organo che lo vota.
La Costituzione Italiana non prevede un limite al numero di mandati per quanto concerne la carica di presidente della Repubblica. Al 2021 si è assistito a un solo caso di conferma del mandato del presidente uscente, e allo stesso tempo di elezione di uno stesso presidente per più di un mandato: il 20 aprile 2013, infatti, le Camere hanno votato la rielezione del presidente uscente Giorgio Napolitano.
Chi sono stati i Presidenti che si sono succeduti dal 1948 ad oggi?
Nell’elenco sono indicati i Presidenti che dalla nascita della Repubblica si sono succeduti al Quirinale. I Presidenti vengono considerati al di sopra delle parti, per questo non hanno mai fatto parte di alcun partito politico nel corso del loro mandato. I partiti indicati nell’elenco, sono quelli a cui il presidente apparteneva al momento del suo insediamento.