Fino al 1999 bestemmiare era considerato un reato vero e proprio, tant’è che l’art. 724 del Codice penale normava in tal senso: “Chiunque, a titolo di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti, chiunque pubblicamente bestemmiasse, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, con l’ammenda da lire cento a trecentomila e, successivamente, con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila. Alla stessa pena soggiaceva chi ponesse in essere qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti”.
Bestemmiare la Madonna, i Santi e i profeti non configura l’illecito amministrativo.
Queste bestemmie, sia in pubblico che in privato, sono concesse, come anche quelle che si riferiscono genericamente al concetto di “divino”.
Solo quando si bestemmia Dio si incorre nella multa. Chi viene sorpreso a bestemmiare Dio in pubblico rischia una sanzione amministrativa che va da un minimo di 51 euro ad un massimo di 309 euro.
Anche chi bestemmia l’Altissimo sui social, come ad esempio Facebook o Instagram, è soggetto a sanzione, come disposto a partire dal 2007.
Nel 2014, l’Onu si era espresso contro l’illecito di bestemmia argomentando la sanzione come una “restrizione della libertà di espressione”.
(Fonte Forze Italiane)