A cura dello Studio Legale Cataldi
Dei “dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli“, nel linguaggio comune etichettati semplicemente come “luci” o “fari” dell’auto, se ne fa un uso spesso improprio e non sempre gli automobilisti sono a conoscenza dei rischi e delle sanzioni che questo comporta.
L’art. 153 del Codice della Strada non si limita, infatti, a precisare quando è obbligatorio tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, i proiettori anabbaglianti sui veicoli a motore (nonché, se prescritte, le luci di ingombro) e a stabilire le sanzioni in caso di inottemperanza .
L’obbligo di tenere accese tali luci durante la marcia scatta da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, nonchè di giorno nelle gallerie e in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati.
Come precisa il comma 2, invece, fuori da tali casi i proiettori non devono essere usati.
Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, è anche possibile sostituire i proiettori anabbaglianti (ossia i normali “fari”) e quelli di profondità (gli “abbaglianti”) con i proiettori fendinebbia anteriori.
Uso degli “abbaglianti”
Uno degli abusi più diffusi è indubbiamente correlato all’uso dei proiettori di profondità, ossia dei fari c.d. “abbaglianti“.
Vi sono diverse situazioni in cui l’automobilista è tenuto a non utilizzare gli abbaglianti: in primis, ne è vietato l’uso in qualsiasi altra circostanza in cui vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade contigue.
Vietato tenere “alte le luci” anche quando si stanno per incrociare altri veicoli e, in tal caso, il passaggio agli anabbaglianti dovrà avvenire alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo.
Infine, non si possono tenere accesi gli abbaglianti quando si segue un altro veicolo a breve distanza, salvo l’uso breve e intermittente dei proiettori di profondità per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare.
L’uso intermittente degli abbaglianti, infatti, oltre che per segnalare l’intenzione di sorpassare, è consentito per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti, sia durante la circolazione notturna che diurna e anche all’interno dei centri abitati.
Salve queste circostanze, i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.
Violare le disposizioni in tema di fari “abbaglianti” può costare una sanzione amministrativa che va da 87 fino a 344 euro.
“Quattro frecce” e retronebbia
Anche le c.d. “quattro frecce”, ovverosia la segnalazione luminosa di pericolo, sottostanno a precise regole: vanno utilizzate, infatti, nei casi di ingombro della carreggiata oppure durante il tempo necessario a collocare e recuperare il segnale mobile di pericolo se sia stato necessario posizionarlo.
Ancora, le quattro frecce vanno utilizzate quando, per avaria, il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta, oppure quando si verificano rallentamenti o incolonnamenti improvvisi, e, infine, in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
In pochi sanno che, anche per quanto riguarda i c.d. fari retronebbia, spesso tenuti accesi, il Codice della Strada stabilisce regole precise.
L’obbligo di accensione sussiste in tre casi distinti: in primis, se vi è nebbia e la visibilità è inferiore a 50 metri, oppure in caso di pioggia intensa o, infine, di fitta nevicata.
I retronebbia, dunque, vanno accesi solo quando necessario poichè fuori dalle fattispecie summenzionate, possono abbagliare o ostacolare gli altri utenti alla guida, ad esempio facendo supporre una frenata improvvisa e aumentando così il rischio di tamponamenti.
La violazione delle prescrizioni in materia di “quattro frecce” e/o di fari retronebbia, ovvero l’uso improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa, può costare al trasgressore una sanzione amministrativa da 42 a 173 euro.