Sempre più vicino il Green-Pass-Day.

Dal 15 Ottobre 2021 scatterà l’obbligo del possesso della certificazione verde per tutti i lavoratori pubblici e privati che vorranno accedere nei propri luoghi di lavoro.

L’obbligo riguarderà chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, inclusi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Devono quindi ritenersi inclusi: agenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori non dipendenti, lavoratori interinali.

Il mancato rispetto delle prescrizioni, così come la mancata predisposizione delle modalità organizzative di verifica da parte del datore di lavoro, sarà sanzionato in via amministrativa con multe che vanno dai 400 ai mille euro. Il responsabile per l’applicazione dei protocolli aziendali dei controlli sarà sempre il datore di lavoro, che potrà delegare una terza persona.

Allo stato attuale l’unico strumento di verifica autorizzato è l’applicazione ministeriale «Verifica C19», che permette la verifica dei green-pass mediante la lettura del codice QR code digitale. L’altra alternativa è il controllo della stampa cartacea. Il controllore potrà anche richiedere l’esibizione di un documento di riconoscimento del lavoratore, per accertare la sua identità e la rispondenza della certificazione esibita.

Ove i lavoratori non dimostrino di essere in possesso del Green Pass sono considerati assenti ingiustificati, ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Se, al contrario, il lavoratore accedesse nei luoghi di lavoro senza il Green Pass, potrà essere sanzionato dal datore di lavoro con sanzione disciplinare anche grave, compreso il licenziamento, e segnalato al Prefetto, che applicherà una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro, importo che raddoppia in caso di recidiva.

Grande attenzione dovrà essere prestata alla privacy: tutte le fasi di controllo dell’autenticità e della validità del Green Pass costituiscono infatti trattamento dei dati personali del lavoratore secondo il Regolamento Europeo 679/2016, cosiddetto GDPR, per cui l’incaricato del controllo dovrà rilasciare apposita informativa al trattamento dei dati personali, ed il dipendente prestare il proprio consenso.

Nel caso in cui il lavoratore non comunichi i propri dati o non ne permetta il trattamento, gli potrà essere negato l’accesso al luogo di lavoro.

I dati raccolti dai datori di lavoro potranno essere comunicati solo ai titolari del trattamento muniti di apposita delega ed alle Autorità ed organi di vigilanza e controllo.

Non potranno essere in alcun caso raccolti i dati dell’intestatario in qualunque forma, ad esempio fotocopiando pass o documenti di identità, salvando file su supporti elettronici o facendoseli inviare via email o whatsapp, e non potranno essere in alcun modo diffusi.

Queste disposizioni rimarranno in vigore fino al 31 dicembre di quest’anno.

F.C.

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