Tra le altre misure della pace fiscale, la legge di bilancio 2023 contempla la possibilità di sanare gli errori formali con il versamento di 200 euro per anno di imposta in unica soluzione entro il 31 marzo prossimo, oppure in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
Purtroppo, e come sempre, la definizione che viene data di “errori formali” è piuttosto vaga ed ampia, e ha causato parecchi dibattiti in merito all’individuazione degli errori che di fatto potrebbero essere sanati aderendo al condono.
Innanzitutto, deve trattarsi di violazioni inerenti alle imposte sui redditi, Iva o IRAP commesse entro il 31 ottobre 2022.
Non sono quindi sanabili eventuali violazioni formali inerenti all’imposta di registro e di successione.
Inoltre, trattandosi di errori formali, tali violazioni non devono rilevare ai fini della determinazione della base imponibile e sul pagamento delle imposte.
Per agevolare la scelta delle aziende circa l’adesione o meno al condono, riportiamo un elenco di errori formali, a titolo esemplificativo non esaustivo, che possono aiutare a capire quali sono gli errori che rientrano nella sanatoria.
Quella più comune è sicuramente l’omessa o tardiva emissione delle fatture, e ogni altra violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni, se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.
Di ampio spettro anche l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili.
Seguono quindi, la presentazione di alcune tipologie di dichiarativi e comunicazioni, quali le Li.pe., ovvero le liquidazione periodica dell’iva, modelli Intrastat, dichiarazione d’intento, sempre che le imposte risultino assolte e le violazioni non abbiano avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta.
Altra violazione sanabile è l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento.
E ancora:
l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti il reverse charge, in assenza di frode, e solo quando l’imposta risulta assolta;
l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività;
la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati
l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente nelle dichiarazioni;
l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
la detrazione dell’Iva, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto;
la mancata iscrizione al VIES.
Si ricorda, infine, che a regolarizzazione si perfeziona non solo con il pagamento delle somme dovute, ma a questa deve anche seguire la rimozione delle irregolarità e delle omissioni.
Fabrizio Carta