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Sospeso nel 2018, ritorna il famoso redditometro. E’ già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Era stato sospeso nel 2018 e il decreto che lo riattiva a partire dai redditi 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e firmato da vice ministro all’Economia, Maurizio Leo.

Il provvedimento indica “le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell’amministrazione finanziaria”.

Si procederà alla determinazione sintetica del reddito sulla base sia delle spese presuntivamente attribuibili al contribuente”. Le disposizioni “si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2016”.

I redditi dei contribuenti saranno esaminati secondo diverse tipologie: il decreto indica ad esempio 11 tipologie per i nuclei familiari e 5 diverse aree del Paese. Vengono inoltre presi in considerazione le quote di risparmio che si sono accumulate negli anni e le spese effettivamente sostenute così come risultano dall’Anagrafe tributaria. “Le spese, distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, – spiega il testo – sono desunte dall’indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale”. Si considerano “sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico”.

Viceversa: “non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa”. I contribuenti dal canto loro avranno facoltà di dimostrare: che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente. Si potrà anche eccepire che le spese attribuite hanno un diverso ammontare e che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.