Nessuna responsabilità oggettiva a carico dell’amministratore di condominio nell’ipotesi in cui i condòmini non adempiano correttamente all’obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari predisposte dalla competente autorità comunale. È l’ importante principio di diritto, contenuto nella sentenza della Cassazione 4561 del 14 febbraio 2023, diffusa da il Sole 24 Ore. A rivolgersi alla Suprema corte un condominio e il suo amministratore. Contestavano i verbali di accertamento con i quali erano stati sanzionati per la violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani.
Dalla documentazione prodotta in giudizio, era emerso che l’operatore incaricato della gestione integrata dei servizi ambientali aveva rilevato (originando, così, le sanzioni impugnate) la presenza di rifiuti irregolarmente conferiti, all’interno dei contenitori per la raccolta differenziata assegnati al condominio. Il Tribunale aveva confermato la pronuncia del primo giudice ed anzi aveva ribadito come la responsabilità solidale del condominio e del suo amministratore trovasse fondamento proprio nella circostanza che i mastelli fossero collocati in luoghi (privati) di proprietà condominiale. La mancata identificazione degli autori materiali delle violazioni, inoltre, ad avviso del giudice d’appello, non poteva essere invocata come causa esimente da responsabilità, né del condominio, né, tantomeno, dell’amministratore, dovendosi, piuttosto, in tali casi, ritenersi presupposta una concorrente (e solidale) violazione colposa, realizzata in concorso tra il mandatario ed i singoli condòmini.