La contestazione predetta prevedeva il pagamento sanzionatorio di € 550 e la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida.
L’opposizione a sanzione amministrativa intentata dall’automobilista faceva leva, tra le altre doglianze, sul mancato rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale riproducente il limite di velocità vigente sul tratto di strada e l’apparecchiatura autovelox, come imposta dall’art. 25 comma 2 della L. 120/2010.
L’opposizione alla sanzione amministrativa veniva respinta in primo grado dal Giudice di Pace mentre veniva accolta dal Tribunale in funzione di Giudice dell’appello.
La Cassazione
Proponeva ricorso per Cassazione l’Unione dei Comuni – da cui dipendeva la Polizia Locale che aveva elevato la contravvenzione – sostenendo che, nel caso di specie, andasse disapplicato il capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017 di attuazione dell’art. 25 comma 2 della L. 120/2010 atteso che, secondo le tesi della parte ricorrente, l’ambito di applicazione della predetta norma – che impone la distanza di un chilometro tra segnale che impone il limite di velocità e la postazione autovelox – sarebbe limitato al caso in cui vi sia un segnale che imponga di abbassare il limite di velocità e non di un segnale che ripeta, in modo inalterato, il limite precedente.