L’uomo adiva la S.C. dolendosi del fatto che la Corte non aveva argomentato sul motivo di gravame con li quale si era dedotta l’inconsistenza del profitto del reato di truffa, atteso che il prezzo pagato dall’acquirente (euro 5.800) per un’auto non recente, cui l’imputato avrebbe ridotto il numero dei chilometri percorsi, era comunque di gran lunga inferiore a quello medio indicato dalle riviste di settore per autovetture di quell’anno con quelle particolari caratteristiche.
Per la Cassazione, i motivi di ricorso sono inammissibili per loro manifesta infondatezza ed assoluta aspecificità. “La Corte di merito aveva già precisato – chiariscono dalla S.C. dichiarando inammissibile il ricorso – che, al di là del diminuito valore commerciale del veicolo alienato, la natura contrattuale della truffa contestata era stata dimostrata dalla circostanza che l’acquirente, ove avesse conosciuto le reali condizioni di uso della vettura alienanda non avrebbe acquistato li bene registrato. Il che integra il tipo contestato, senza che possano rilevare altri argomenti relativi alla effettività della deminutio patrimonii”.
Fonte Studio Cataldi