La legge di Bilancio 2021 ha previsto che, dal 1° gennaio 2022, tutte le operazioni transfrontaliere, sia intracomunitarie che extraUE, dovranno essere documentate attraverso l’emissione della fattura elettronica, anche se oramai viene dato quasi per certo un rinvio al 1° luglio 2022 dell’entrata in vigore del nuovo obbligo.

Come conseguenza dell’introduzione della novità fiscale, verrà soppresso l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle operazioni intracomunitarie attraverso l’esterometro, mentre restano in vigore tutti gli attuali adempimenti relativi agli INTRASTAT.

I termini di invio saranno differenziati per le operazioni attive e le operazioni passive.

In particolare, per l’emissione delle fatture di vendita i termini si adegueranno a quelli attualmente vigenti per le operazioni nazionali, ovvero entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione, o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita.

Per le operazioni passive, invece, l’emissione dell’autofattura integrativa per le operazioni intracomunitarie effettuate in reverse charge, e l’autofatturazione delle operazioni di importazione extraUE, dovranno avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento attestante l’operazione, o di effettuazione dell’operazione.

I nuovi tracciati prevedono la predisposizione e l’invio da parte dei seguenti tipi di documenti in formato XML: TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto di servizi dall’estero, sia IntraUE che extraUE; TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari di cui all’art. 46 D.L. n. 331/1993; TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.

L’inoltro di questi documenti non sarà obbligatorio in tutti quei casi in cui sia stata emessa una bolletta doganale per l’importazione, oppure la fattura sia pervenuta dal fornitore estero tramite SDI.

In caso di fornitore comunitario, i documenti trasmessi a SDI contraddistinti dai codici TD17, TD18 e TD19, non sono da considerarsi delle vere e proprie fatture, ma delle mere comunicazioni all’amministrazione finanziaria dell’operazione effettuata.

Pertanto, sarà sufficiente indicare una descrizione generica del tipo “Integrazione per acquisti di beni da fornitore intracomunitario”, se TD18, oppure “Integrazione per acquisti di servizi da fornitore intracomunitario”, se TD17.

Anche se non sussiste al momento nessun obbligo di allegare al documento TD17, TD18 e TD19 l’originale della fattura pervenuta dal fornitore intracomunitario o extracomunitario, sarà sicuramente meglio includere l’originale del documento ricevuto dal fornitore.

Sono esclusi dal nuovo obbligo i contribuenti minimi, i forfetari e le associazioni sportive.

Le sanzioni previste per l’omessa comunicazione delle operazioni attraverso l’emissione delle fatture elettroniche saranno di 2 euro per ciascuna fattura omessa, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze.

Qualora la proroga fosse ufficializzata, rimane comunque la possibilità per tutti i contribuenti di adottare le nuove disposizioni già a partire dal 1° gennaio 2022.

F.C.

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