Sono state finalmente emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico le disposizioni attuative per la presentazione delle domande per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni Ter per le attività del commercio al dettaglio.

Il Mise, lo scorso 24 marzo ha licenziato un apposito Decreto Ministeriale, individuando termini e modalità di presentazione delle istanze, che dovranno essere inviate tassativamente dalle ore 12.00 del 3/05/2022 fino alle ore 12.00 del 24/05/2022, utilizzando la procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito Internet dello stesso Ministero.

Beneficeranno delle nuove erogazioni le imprese del commercio al dettaglio, tra cui, abbigliamento, cosmetici, carburanti, mobili, apparecchi audiovisivi, prodotti ad uso domestico, vendita di confezioni, calzature e articoli in pelle, profumeria, fiori e piante, orologi e gioielli, ecc.

I codici Ateco specificatamente individuati dal Governo sono: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Ateco 47.19, 47.30, 47.43, e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Per ottenere l’erogazione del nuovo contributo a fondo perduto occorrerà aver realizzato nel 2019 un fatturato non superiore a 2 milioni di euro, ed aver subito nel 2021 una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al 2019.

L’importo del contributo spettante verrà calcolato in base ad una differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi 2019 e quello dei ricavi riferiti al 2021, e sarà pari al 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000,00 di euro, e infine il 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 1.000.000,00 di euro e fino a 2.000.000,00 di euro.

Non si tratterà di un click-day, per cui l’ordine temporale di presentazione delle domande non determinerà alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di evasione delle stesse.

L’accesso alla procedura informatica prevista dal Mise potrà avvenire attraverso l’autenticazione tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ed è riservato ai rappresentanti legali del soggetto richiedente, che potranno tuttavia conferire delega per la presentazione della domanda ad un intermediario.

Poiché il MISE non ha accesso ai dati fiscali del contribuente, per quanto attiene il Codice Ateco prevalente dell’attività verrà fatto esclusivamente riferimento alle risultanze del registro delle imprese. È pertanto consigliato di verificare i dati aziendali presenti in camera di commercio, provvedendo all’eventuale loro aggiornamento.

il contributo è cumulabile con altri aiuti di Stato nei limiti di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e del Regolamento UE n. 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”, considerando anche l’importo del contributo richiesto. L’importo potenzialmente spettante, quindi, andrà eventualmente ridotto al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Qualora le risorse stanziate, ammontanti a complessivi € 200 milioni, dovessero risultare insufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili, il contributo sarà proporzionalmente ridotto e ripartito tra i soggetti interessati.

I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicità e di trasparenza relativi alle sovvenzioni pubbliche di cui all’art. 125, Legge n. 124/2017, ovvero: indicazione in Nota integrativa, o pubblicazione sul proprio sito Internet o portale dell’Associazione di categoria di appartenenza.

Scaduto il termine di presentazione delle domande, il MISE emanerà un provvedimento cumulativo di concessione, che verrà pubblicato sul proprio sito istituzionale, procedendo, successivamente all’accreditamento sul C/C indicato nell’istanza.

Fabrizio Carta

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