Ancora pochi mesi per richiedere e ottenere il bonus mamme destinato alle lavoratrici dipendenti del settore privato, della durata di un anno, per il rientro nel posto di lavoro dopo il periodo di congedo di maternità. Con una nuova circolare, sono state date ulteriori indicazioni sull’esonero al versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri, introdotto nel 2022 in via sperimentale. Considerato che, per espressa previsione legislativa, l’agevolazione in trattazione costituisce una misura sperimentale valevole per l’anno in corso, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Bonus mamme lavoratrici, come funziona

“In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Bonus mamme lavoratrici, a chi spetta

Possono accedere al bonus tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. L’esonero contributivo in oggetto non è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici dipendenti della pubblica Amministrazione, mentre vale per tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente; per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142 del 3 aprile 2001; per le assunzioni a scopo di somministrazione. Elemento necessario è che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità. Laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.

Bonus mamme lavoratrici, come richiederlo

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno inoltrare all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”. La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0U” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. I datori di lavoro agricolo, invece, per richiedere l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno inoltrare l’istanza “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021” tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale aziende agricole” e nel campo “Annotazioni” dell’istanza dovranno inserire, con riferimento alla lavoratrice per la quale si chiede l’applicazione dell’esonero, le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome, data di rientro della lavoratrice in servizio dopo la fruizione del congedo di maternità.

Bonus mamme lavoratrici, recupero mesi pregressi

Per il recupero dell’incentivo relativo ai periodi pregressi, dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022, i datori di lavoro ammessi al beneficio dovranno trasmettere, per i lavoratori interessati, un flusso di variazione relativo al mese di riferimento omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione. Attenzione però, la valorizzazione dei predetti periodi

 

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