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Decreto Rilancio: la prova olimpica del 110% ad ostacoli

a cura di Fabrizio Carta

È già iniziata la corsa ad accaparrarsi il regalo che il Decreto Rilancio ha promesso a tutti gli italiani: una casa nuova di pacca dotata dei migliori comfort energetici, ed il tutto a spese dello Stato, con una mancetta in omaggio per chi sarà così gentile da mettere a disposizione la propria casa.

Racconta Virgilio nella sua Eneide che il saggio Laocoonte, alla vista del cavallo lasciato in “dono” da Ulisse, ebbe ad esclamare: “timeo Danaos, et dona ferentes!”, <<temo i greci anche quando offrono doni.”. E poiché, per rimanere in tema di citazioni classiche, historia magistra vitae, visto il pacco, lo abbiamo scartato con molta circospezione.

Come oramai tutti sappiamo il Decreto Rilancio prevede la concessione di un superbonus del 110% per tre tipologie di interventi di ristrutturazione: la coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali, il cosiddetto cappotto termico; interventi di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale nei condomìni, interventi di sostituzione degli impianti termici di riscaldamento in singole unità immobiliari.

Tali tre tipologie di intervento sono definite trainanti, perché estendono il beneficio del superbonus ad altri lavori, purché svolti congiuntamente ad essi, ovvero: sostituzione degli infissi, impianti per il fotovoltaico, sistemi di accumulo, colonnine per auto elettriche.

Anche il sismabonus, ovvero la detrazione per le misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici, viene elevato al 110%. L’altra grande novità, quella che trasformerebbe l’intervento in un vero e proprio regalo, creando il “fenomeno” della ristrutturazione a costo zero, è la possibilità di cedere il credito d’imposta del 110% al proprio fornitore, con la possibilità in capo a quest’ultimo di cederlo ulteriormente anche ad istituti di credito. Le spese agevolate debbono essere sostenute nel periodo che va dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Ma il meccanismo ideato è piuttosto complesso ed irto di ostacoli e di vincoli burocratici a dir poco olimpici.

Il primo intralcio riguarda la realizzazione del cappotto termico. Viene infatti previsto l’uso di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi. Se non fosse che l’ANAC con nota del 4 maggio 2020 ha sospeso le attività concernenti l’adozione delle Linee guida in materia di applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia. Manca quindi ogni indicazione in questo senso, almeno fino all’emissione di un apposito Decreto Ministeriale.

Un altro dubbio riguarda poi le varie terminologie utilizzate. Il beneficio per i superbonus condizionati, quelli che godono dell’agevolazione solo se compiuti unitamente ad uno dei tre trainanti, spettano per lo svolgimento “congiunto” dei lavori. Tuttavia non abbiamo una definizione di “congiunto” dal punto di vista amministrativo, ovvero non è noto se gli interventi debbano essere compresi nello stesso titolo autorizzativo oppure è possibile effettuare una variante in corso d’opera ad interventi già aperti.

La detrazione del 110% sugli edifici unifamiliari spetta come detto soltanto per le abitazioni principali, mentre le seconde case non sono agevolabili; il decreto tuttavia non specifica cosa intenda per abitazione principale. Secondo le indicazioni del Testo Unico delle imposte sui redditi, è abitazione principale quella in cui la persona e la sua famiglia dimorano abitualmente. Tuttavia il Decreto non chiarisce se sono agevolabili anche gli interventi sugli edifici unifamiliari che siano stati concessi in locazione e costituiscano abitazione principale per il locatario e la sua famiglia.

Si ha diritto al superbonus solo se si ottiene un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, da dimostrare con attestato di prestazione energetica. Ma come sappiamo l’APE può essere riferito o riferibile solo ad una o più unità immobiliare facenti parte di un medesimo edificio.

Altri dubbi aperti riguardano la stipula della polizza assicurativa cosiddetta catastrofale in caso di adeguamenti antisismici; non si riesce a capire se sia facoltativa o se invece sia da ritenere condizione essenziale ai fini del godimento della misura agevolativa.

Per beneficiare della detrazione al 110% ci sarà quindi bisogno di un progetto, di una relazione di conformità ai sensi della Legge 10/91, da effettuare prima dell’inizio dei lavori, e di un attestato di prestazione energetica da fare prima e dopo dei lavori, e se del caso di un’assicurazione.

Se si opta per la cessione del credito, gli adempimenti si moltiplicano. In questo caso è prevista infatti l’obbligo di acquisire un’asseverazione tecnica giurata effettuata da tecnici abilitati che certifichino l’esistenza dei «requisiti tecnici minimi» per il risparmio energetico «qualificato» da trasmettere esclusivamente in via telematica all’Enea o, per le misure antisismiche, dell’asseverazione dell’efficacia delle stesse e dell’attestazione della loro congruità.

Per la cessione del credito sarà anche necessario l’apposizione di un visto di conformità da parte degli intermediari abilitati (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc…) che attesti l’esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, che dovrà essere trasmesso esclusivamente in via telematica all’agenzia delle entrate.

Per i tecnici asseveratori sono previste, oltre alle “consuete” sanzioni penali per la mendacia della perizia, ulteriori e specifiche sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 euro a 15.000 euro per ogni attestazione infedele. Essi dovranno anche dotarsi di apposita polizza di assicurazione, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e comunque non inferiore a 500 mila euro, per garantire il risarcimento dei danni provocati dall’attività prestata in modo infedele. Naturalmente la falsa attestazione comporta la decadenza dalle agevolazioni per il contribuente beneficiario.

Se la norma prevede che dal primo luglio possano partire le ristrutturazioni con agevolazioni del 110%, mancano ancora i provvedimenti dell’agenzia delle entrate in merito alle modalità attuative dell’agevolazione, delle modalità di cessione del credito, delle modalità di trasmissione delle asseverazioni, oltre ai decreti ministeriali recanti linee guida in materia di applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia.

In questo sistema di visti di conformità, attestazioni e verifiche tecniche e sulla congruità delle spese, ambigue formulazioni delle norme, ridondanza e sovrapposizione di leggi, circolari e provvedimenti attuativi (ancora da vedere), sarà molto facile sbagliare.

Se qualcuno vi dice o vi dirà che potete iniziare i lavori domani, cacciateli, sono solo cialtroni. Fate studi di fattibilità in attesa che si chiariscano tutti i nodi attuativi, e circondatevi di professionisti seri. Se avete intenzione di intraprendere questo percorso ad ostacoli, siate voi i primi controllori.

E se qualcuno vi dice o vi dirà che è tutto gratis, diffidate. Timeo danaos, et dona ferentes.

Ad maiora da Fabrizio Carta…