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Ancora strette sull’edilizia: il Governo vara la patente a punti. Nuovi obblighi per lavorare in cantiere

A partire dal 1° ottobre, tutte le imprese che operano all’interno di un cantiere, con la sola esclusione delle imprese che effettuano mere forniture di beni e dei professionisti che prestano opera di natura intellettuale, dovranno fornire all’ispettorato del Lavoro tutta una serie di documenti, per ottenere la cosiddetta patente a punti, pena l’assoluto divieto di lavorare.

Lo scorso venerdì, 20 settembre, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto patente a punti, seguito in data 23 settembre da una circolare Inail, contenente alcuni chiarimenti applicativi.

Purtroppo i termini per adeguarsi alla nuova normativa sono strettissimi. Come detto, infatti, la linea della morte, deadline per gli amanti degli inglesismi, è stata fissata per il prossimo 01 ottobre 2024, quindi tra meno di una settimana.

A partire da quella data, ogni committente sarà tenuto a verificare il corretto adempimento delle imprese che operano nel cantiere.

Questo obbligo riguarda non solo le imprese committenti in senso stretto, ma anche tutte le amministrazioni immobiliari e condominiali.

Per “cantiere temporaneo e mobile”, o più semplicemente “cantiere”, deve intendersi qualunque luogo in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile tra cui, ad esempio, lavori di costruzione o di semplice manutenzione, demolizione, ristrutturazione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle opere impiantistiche.

I requisiti che vengono richiesti per conseguire la patente a punti sono l’Iscrizione alla camera di commercio, possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva), della certificazione di regolarità fiscale e del DVR (documento di valutazione dei rischi) nei casi previsti dalla normativa, e quindi l’adempimento degli obblighi formativi e l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il possesso dei requisiti potrà essere attestato attraverso autocertificazione e mediante dichiarazioni sostitutive.

Fino al 31 ottobre basterà inviare una pec all’Inail per trasmettere i documenti richiesti, ma a partire dal 1° novembre, non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione a mezzo PEC, ma sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Forse a Roma avranno una diversa cognizione del tempo, ma stavolta i termini per adeguarsi alle novità sembrano proprio striminziti, considerando che – oltre a preparare le carte per soddisfare la burocrazia – le aziende devono pur lavorare.

Fabrizio Carta