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Parcheggio abusivo su area privata: le forze dell’ordine non possono intervenire e multare

A cura dello studio Cataldi

La questione del parcheggio abusivo su un’area privata non è affatto semplice come a prima vista potrebbe sembrare.

Del resto, laddove una simile situazione si verifichi, le forze dell’ordine non possono intervenire a ristabilire la legalità, magari comminando multe. Esse, infatti, non hanno alcun potere nelle aree private. Se, pertanto, una zona è espressamente individuata come proprietà privata mediante l’apposizione di adeguata segnaletica e cartelli, i rimedi che certamente coloro che vedono leso il proprio diritto di proprietà possono esperire sono quelli ordinari civilistici: sarà necessario, insomma, rivolgersi al giudice competente per veder tutelati i propri diritti ed essere risarciti del danno eventualmente subito dal comportamento abusivo di terzi.

Non è chiaro, invece, se sia consentito chiamare un carro attrezzi per far rimuovere il veicolo “fastidioso”. La giurisprudenza, infatti, è divisa tra chi ritiene che tale decisione configuri una forma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e chi, invece, ritiene che si tratti di un esercizio di legittima autotutela o difesa privata del possesso.

Occorre in ogni caso ricordare che, se si verte, invece, in materia di abbandono di veicolo su suolo privato, le cose cambiano.

Nel caso in cui questo sia in evidente stato di abbandono e assolutamente inservibile, infatti, sarà possibile comunque chiedere e ottenere la rimozione del mezzo: presupposto fondamentale è che il veicolo si trovi in condizioni talmente compromesse da far ritenere, senza alcun dubbio, che si tratti di rifiuto.

Tornando al semplice posteggio, in materia non si può fare a meno di segnalare che i “furbetti” che sfruttano le aree private per poter posteggiare le loro macchine rischiano talvolta anche di essere condannati penalmente.

Con la sentenza n. 22594/2022 la Cassazione ha infatti precisato che “integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l’accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione» (Sez. 5, n. 1913/2017, cit.). ”

Quindi, sebbene le strade per farsi tutela rispetto a tali situazioni non siano proprio brevi, una magra consolazione per l’immediato i proprietari delle aree abusate la hanno: quanto meno, possono diffondere il contenuto di tale sentenza!