E’ caos autovelox dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto l’impugnazione di un avvocato di Treviso, il quale, da automobilista, aveva ricevuto una sanzione per aver viaggiato a 97 chilometri orari dove il limite è di 90? Le multe degli strumenti di rilevazione velocità non omologati installati sulle strade italiane potrebbero ora venire annullate.
Le motivazioni della Suprema Corte risiedono nel fatto che le apparecchiature sarebbero state autorizzate dal ministero delle Infrastrutture, ma non sottoposte dallo stesso governo a una verifica tecnica più puntuale necessaria alla loro omologazione. Vi sarebbe in sostanza un vuoto normativo che, in assenza di correzioni, metterebbe al riparo d’ora in poi da conseguenze pecuniarie gli automobilisti colti dagli autovelox per ora giudicati non regolamentari. Ma come si riconosce un autovelox omologato da uno che è solo “approvato”?
la differenza tra omologazione e approvazione
Omologazione e approvazione sono due procedimenti differenti, in base all’art. 192 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada, con riferimento all’art. 45, che distingue espressamente i due termini, da non considerare, quindi, come sinonimi. In tal senso, anche l’art. 111 del DPR n. 610 del 16 settembre 1996 comma d) e comma e), fa riferimento all’art. 405 del Regolamento di attuazione al C.d.S., distinguendo il costo amministrativo.
Ma non basta. Una volta accertato il numero del decreto riportato nel verbale, è necessario andare a trovare, all’interno del decreto stesso, se si tratta effettivamente di approvazione o omologazione. Se viene riportato “è approvato il sistema denominato …”, allora il dispositivo non è omologato: si tratterà semplicemente di approvazione del dispositivo.