Da dicembre, e’ entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale. Il Comune di Marano ne ha preso subito atto e , nel rispetto della libera scelta di ogni persona, ha deciso di essere di supporto a quei cittadini che desiderano confrontarsi con professionisti in ambito familiare prima di procedere con la separazione della coppia.
La separazione dei coniugi, infatti, e’ un disagio sociale che può essere ascoltato ed accolto dai professionisti che operano nei servizi sociali del Comune, per essere poi orientati nello Sportello Famiglia, nato allo scopo di prevenire e assistere la realtà famigliare in ogni suo aspetto.
La politica e i servizi per la famiglia nel Comune di Marano sono in fase di “ri-progettazione” con una una visione ”globale” della famiglia e dei bisogni complessi che possono insorgere al suo interno.
Una “visione” questa che consente una efficace “presa in carico” e una adeguata offerta di servizi, in grado di prevenire i disagi e le diverse problematiche che potrebbero insorgere in ambito familiare promuovendo una corretta informazione, assieme ad eventi formativi e informativi.
Ad oggi, già quattro coppie di Marano si sono rivolte in Comune, sintomo di una crescente necessità di ricevere risposte e assistenza in questa delicata fase.
In base alla norma sul Divorzio Breve, ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno dei coniugi oppure all’ufficiale dello stato civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio oppure all’ufficiale dello stato civile del Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero. L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?
Tutte quelle coppie che non abbiano figli minori, non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno), non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave, non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e che raggiungano l’accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione, assegni di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica).
Come avviare la procedura?
Basta rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire i dati necessari per l’acquisizione dei documenti da parte dell’ufficio.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana devono essere assistiti da un interprete nella varie fasi del procedimento. Una volta acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.
Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma:
Entrambi i coniugi devono presentarsi nel giorno prestabilito davanti all’ufficiale di stato civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Compilato e sottoscritto l’accordo, viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo. La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
Documenti da presentare:
Documenti di identità; nel caso di divorzio anche sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 3 anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale; documento di identità dell’avvocato se previsto; documento di identità dell’interprete se previsto.
Posti del procedimento:
Il procedimento prevede un costo massimo di Euro 16,00, da versare all’atto della firma dell’accordo.
Decorrenza degli effetti:
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.