A Schio, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile  della Compagnia di Schio hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 49enne serbo, risultato positivo all’accertamento alcoltest con un tasso superiore a 2 g/l. E’  è stato sanzionato poiché privo di patente di guida mai conseguita e sprovvisto di assicurazione RCA. Il veicolo veniva sequestrato ed affidato ad una depositeria;
Sempre a Schio, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di via Maraschin hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 45enne croato, risultato positivo
all’accertamento alcoltest con un tasso superiore a 1,9 g/l. La patente di guida veniva ritirata ed il veicolo veniva sequestrato ed affidato ad una depositeria;
A Cogollo del Cengio , i carabinieri della Stazione Piovene Rocchette hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 60enne del luogo, risultato positivo all’accertamento alcoltest con un tasso superiore a 1,5 g/l. La patente di guida veniva ritirata ed il veicolo veniva sequestrato ed affidato ad una depositeria.

Ubriachi alla guida, Cassazione: Non serve più l’alcoltest, bastano elementi ‘obiettivi e sintomatici’

Sono sufficienti le testimonianze degli agenti, l’odore dell’alcol o anche l’incapacità di chi è alla guida a rispondere alle domande per provare lo stato di ebbrezza. A stabilirlo è la Cassazione, in una sentenza di cui dà notizia il Messaggero di oggi.
Per verificare l’ubriachezza, secondo quanto spiegato dai giudici, bastano elementi “obiettivi e sintomatici” e, quindi, non servirebbe più l’alcoltest a verificare che il tasso alcolemico superi la soglia consentita di 1.5.

Respingendo il ricorso di un automobilista di Brescia, la Cassazione spiega che “poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’articolo 186 del Codice della strada (ossia la guida in stato ebbrezza ndr) e qualora vengano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione”. Per i giudici, congrue motivazioni per stabilire la presenza di alcol nel sangue sono anche le testimonianze e non i test.

“Ne consegue pertanto che, in assenza di un espletamento di un valido esame alcolimetrico – si legge nella sentenza -, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che nel caso in esame i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall’imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1.50”.
(Ansa)

 

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