La quiete pubblica è un bene difficile da preservare; rumori molesti e schiamazzi sono purtroppo all’ordine del giorno e riguardano non solo coloro che vivono in condominio ma anche chi è proprietario di un’abitazione che affaccia sulla via pubblica. In questo contesto si pone il seguente quesito: cosa fare contro i motorini rumorosi in strada e sotto casa?

Sono in tantissimi, infatti, a lamentarsi delle immissioni acustiche intollerabili che provengono dalla strada e, in particolare, dallo sfrecciare a tutto gas di veicoli, spesso alterati appositamente per provocare più rumore. Come proteggersi in situazioni del genere? Come tutelare il diritto al riposo e alla quiete in casa propria? Vediamo quali strumenti mette a disposizione la legge.

Il codice della strada (art. 155) stabilisce espressamente che, durante la circolazione, si devono evitare rumori molesti causati dal modo di guidare i veicoli, dal modo in cui è sistemato il carico o da altri atti connessi con la circolazione stessa.

Per legge, dunque, è vietato produrre più rumore di quanto un veicolo a motore normalmente ne produca per il suo funzionamento.

Tradotto in parole povere, ciò significa che è vietato “sgasare” (cioè dare forti colpi di accelerazione in partenza, per prepararsi allo scatto), sgommare, strombazzare col clacson e, più in generale, provocare inutilmente rumori senza che sia indispensabile per la guida e la circolazione in strada.

Chi viola questo divieto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 a 173 euro.

Ma non solo: la stessa sanzione si applica a chi si rende responsabile di immissioni acustiche intollerabili causate dagli apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli (stereo, ecc.) nonché dai dispositivi di allarme antifurto eccessivamente rumorosi.

Un discorso a parte merita quello relativo alle alterazioni delle caratteristiche del veicolo. Approfondiamo questo specifico argomento.

Motorini truccati: sono legali?

Secondo il codice della strada (art. 75), tutti i veicoli a motore, per essere ammessi alla circolazione, devono essere soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche e alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalla legge.

Ciò significa che, per modificare il proprio veicolo, occorre sottoporlo agli opportuni controlli, poiché le variazioni comportano una differenza tra ciò che è prescritto sul libretto di circolazione e le reali condizioni del mezzo.

Nel caso delle moto e dei motorini truccati per fare più rumore non ci sono dubbi circa l’illegalità della modifica: per legge (art. 75 cod. str.), il dispositivo silenziatore (cioè la marmitta) deve essere sempre tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

Scooter, moto e motorini truccati: come tutelarsi?

Per tutelarsi dai rumori molesti causati da scooter, moto e motorini (truccati e non) è possibile segnalare l’illecito alle autorità: come visto, infatti, le immissioni acustiche intollerabili causate da una scorretta condotta di guida ovvero dall’alterazione stessa del veicolo costituiscono illeciti amministrativi.

Il problema concreto che si pone è che, quasi sempre, questi comportamenti molesti vengono poste in essere quando non ci sono forze dell’ordine nei paraggi (di notte, ecc.).

Come comportarsi in questi casi? Come denunciare scooter, moto e motorini truccati se la polizia non è presente e non assiste agli eventi segnalati? Purtroppo non c’è molto da fare.

Secondo il codice della strada (art. 201), le infrazioni vanno contestate immediatamente, a meno che ciò non sia impossibile o costituisca pericolo oppure intralcio alla circolazione.

La regola, dunque, è che siano le forze dell’ordine a effettuare l’accertamento e la contestazione della violazione nel momento stesso in cui essa è avvenuta, potendo ricorrere alla contestazione differita solamente quando la prima sia assolutamente impossibile, come avviene ad esempio nell’ipotesi di rilevazione automatica della velocità (tutor, autovelox, ecc.).

Nel caso dei rumori insopportabili prodotti da moto, motorini e altri veicoli, dunque, la contestazione immediata dell’illecito sarebbe possibile solamente se il fatto avvenisse in presenza delle autorità (carabinieri, polizia stradale o municipale, ecc.).

Nemmeno è possibile consegnare i filmati e le riprese effettuati dal privato come prova dei rumori prodotti dai veicoli: come detto, non solo la contestazione ma anche l’accertamento dell’illecito è rimesso alle competenti forze dell’ordine (si legga, a tal proposito, l’articolo dal titolo Multa con foto fatta da un passante: è possibile?).

Al limite, la violazione potrebbe essere rilevata dagli impianti di videosorveglianza comunali presenti sul territorio – ammesso che siano in grado di rilevare anche i rumori.

Per combattere i rumori molesti di motorini e veicoli non resta quindi che segnalare il problema al Comune affinché adotti idonei provvedimenti, come ad esempio l’installazione di dossi artificiali che limitino la velocità, impedendo al contempo ai veicoli di fare rumore.

Motorini truccati e rumori in strada: quando c’è reato?

Secondo il codice penale (art. 659), chi disturba il riposo delle persone mediante schiamazzi, rumori, abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, commette un reato punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro.

Dunque, se scooter e moto, sfrecciando continuamente avanti e indietro per la strada, disturbano la quiete e il riposo di più persone, è possibile sporgere querela presso il più vicino presidio di polizia giudiziaria (carabinieri, ecc.).

In questa ipotesi, trattandosi di un illecito penale, non occorre rispettare il rigido principio della contestazione immediata: le autorità potranno effettuare le indagini anche sulla scorta delle prove prodotte dai querelanti (registrazioni audio, foto, riprese, ecc.).

Perché la denuncia non venga archiviata, però, è importante che:

  • sia presentata entro tre mesi dal fatto;
  • la condotta illecita sia idonea a disturbare il riposo di più persone.a cura dell’avvocato Mariano Acquaviva

    laurea in Giurisprudenza con pieni voti all’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione , ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico

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