I giornali l’hanno “volgarmente” chiamata “Legge salva-suicidi”, perché emanata sull’onda emozionale di terribili fatti di cronaca che hanno visto tanti imprenditori e semplici risparmiatori compiere atti estremi per non riuscire a saldare i propri debiti.

La Legge 3/2012, oltre qualche sporadico cenno giornalistico è una normativa ancora poco conosciuta e poco applicata, della quale gli stessi operatori del diritto conoscono non conoscondo molto, mancando ancora sufficiente letteratura giuridica in merito.

La disciplina sul sovraindebitamento, così, prende forma nella vita concreta a suon di sentenze ed un’ultima, del Tribunale di Lodi, ne ha ulteriormente definito l’ambito di applicazione. I giudici hanno stabilito che la casa adibita ad abitazione non può essere venduta all’asta, in quanto: “Valutata l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”.

Quindi, per effetto della Legge sul sovraindebitamento, la casa diventa impignorabile sulla base della stipula del cosiddetto “Piano del consumatore”. Infatti, la legge non cancella i debiti contratti, come qualcuno aveva erroneamente sostenuto, ma permette al debitore di far fronte alle proprie obbligazioni in maniera coerente col proprio patrimonio, escludendo dall’escussione alcuni beni. I soggetti che possono invocare l’applicazione della legge 3/2012 sono i soggetti non fallibili, quindi i privati consumatori, ma anche enti ed imprese cui non si applica la legge fallimentare.

Il Piano del consumatore consiste nella proposta, presentata dal debitori ai creditori, di pagare i propri debiti in maniera rateizzata. Questo strumento può inoltre prevedere la cessione di parte del patrimonio (esclusi i beni non pignorabili) e lo stralcio di parte del debito complessivo.

Altro strumento previsto dalle norme sul sovraindebitamento è quello dell’accordo del debitore, stipulabile da enti ed imprese. Gli obiettivi sono i medesimi, ma in questo caso l’omologazione del Giudice non è sufficiente per rendere l’accordo esecutivo (come invece accade per il piano del consumatore), ma è necessario che venga votato favorevolmente dal 60% dei creditori.

I vantaggi della legge in questione sono innegabili. Inoltre, va segnalato che l’attivazione delle procedure di concordato previste, sospendono le procedure esecutive di Equitalia.

Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo su:
Stampa questa notizia