a cura di Sivia Pascucci e Studio Cataldi
Cassazione: i conducenti non possono invadere zone contigue a quelle di sosta, delineate dalla relativa segnaletica orizzontale.

Il parcheggio fuori dalla segnaletica orizzontale

Il caso prende avvio dalla sanzione che veniva comminata ad un utente della strada per avere lo stesso parcheggiato il proprio veicolo fuori dagli appositi stalli, in violazione dell’art. 157 C.d.s., comma 5.

L’utente sanzionato aveva pertanto provveduto ad impugnare il verbale con il quale veniva applicata la sanzione e il Tribunale di Alessandra, in veste di giudice di seconde cure, aveva respinto l’appello proposto dall’automobilista, dichiarando la legittimità del verbale stesso.

Avverso tale decisione, l’automobilista aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, contestando la violazione dell’art. 157 C.ds, comma 5, rilevando la conseguente contrarietà della decisione del Tribunale al principio secondo cui “la sosta degli autoveicoli è libera al di fuori degli stalli”.

Il veicolo deve sostare come da segnaletica

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4040/2024 (sotto allegata), ha rigettato il ricorso proposto e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

La Corte ha anzitutto ripercorso la recente giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, secondo cui “l’art. 157, comma V del Codice della Strada dispone che, nelle aree di sosta all’uopo predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. La norma presuppone che la violazione sia stata consumata in zona ove la sosta è consentita ma solo con le modalità regolate dalla segnaletica. In tal senso, l’art. 351, comma 2 del regolamento di esecuzione prescrive che, nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio messo nello spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui”.

Stante quanto sopra, la Corte ha dunque evidenziato che, considerato il fatto che il ricorrente aveva effettivamente parcheggiato al di fuori della segnaletica orizzontale in una zona connotata da stalli di questo tipo, il veicolo non poteva che sostare nelle aree appositamente segnalate.

 

Invero, ha spiegato la Corte “la presenza degli stalli non consentiva (…) il posizionamento del veicolo all’interno della piazza se non negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale e non irregolarmente all’interno dell’area di sosta e a pochi metri dagli stalli e, dunque, in violazione dell’art. 157 C.d.s., comma 5”.

Sulla base di tali premesse il Giudice di legittimità ha dunque provveduto a rigettare il ricorso.