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Devi pagare l’Imu anche se l’immobile è inagibile o inabitabile

Oggi arriva l’ultima chiamata per il pagamento dell’imposta municipale sugli immobili che ha assorbito anche la Tasi, senza però alleggerire le aliquote.
All’appuntamento per l’acconto (il saldo a dicembre) sono chiamati circa 25 milioni di proprietari di seconde case (o di prime case di lusso). Dopo la data di oggi si potrà pagare ancora questo tributo ma aggiungendo il mini-prelievo previsto dal ravvedimento operoso.

CHI DEVE PAGARE.  Devono pagare l’imposta i proprietari di seconde case indipendentemente dalla classificazione al Catasto mentre l’abitazione principale è esclusa a patto che non sia di categoria catastale considerata di lusso o di pregio (A1, A8 e A9).

Mentre in parlamento sono molte le richieste di estendere lo stop, deciso dal governo solo per alberghi, campeggi e lidi balneari, Confedilizia mette in evidenza anche un’altra criticità: l’Imu è dovuta anche per gli immobili inagibili e inabitabili, sia pure con base imponibile ridotta alla metà e che eliminare questa forma di tassazione “particolarmente odiosa costerebbe solo 57 milioni di euro”.

Il gettito annuale dell’Imu – ha calcolato Confedilizia – è pari a circa 22 miliardi di euro e poiché la prima rata vale la metà, l’appuntamento drenerà dalle tasche degli italiani circa 11 miliardi. “Nel 2020, considerando anche la seconda rata da pagare il 16 dicembre – calcola la confederazione dei proprietari – il peso della patrimoniale sugli immobili raggiungerà – dal 2012, anno della sua istituzione con la manovra Monti – la cifra di 205 miliardi di euro.

Tra il 2011 e il 2018 (ultimi dati disponibili), gli immobili ridotti alla condizione di ruderi sono raddoppiati, passando da 278.121 a 548.148 (+ 97 per cento). Si tratta di immobili, appartenenti per il 90% a persone fisiche, che raggiungono condizioni di fatiscenza per il semplice trascorrere del tempo o, addirittura, per effetto di atti concreti dei proprietari finalizzati ad evitare almeno il pagamento dell’Imu.

COSA CAMBIA. Rispetto allo scorso anno c’è una grande novità. Dopo l’eliminazione della Tasi con la legge di Bilancio 2020, a partire dal primo gennaio di quest’anno è prevista un’unica forma di prelievo sul patrimonio immobiliare. Per il solo anno di imposta 2020, dunque, il meccanismo per calcolare l’acconto sarà diverso. La prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019, utilizzando il codice tributo dell’Imu. Per calcolare l’Imu 2020 bisognerà partire dalla rendita catastale, rivalutarla del 5%, moltiplicare la rendita rivalutata per il coefficiente di ogni immobile per cui si effettuano i versamenti e infine moltiplicare il risultato così ottenuto per le aliquote deliberate da ogni singolo Comune.

COSA PREVEDE IL DL RILANCIO. Il Decreto Rilancio prevede la sospensione del pagamento della prima rata della nuova Imu a giugno per immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali, nonchè agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi. L’esenzione però si applica solo se il proprietario dell’immobile è anche il gestore dell’attività turistica. Se invece il proprietario dell’immobile non è anche il titolare dell’attività deve regolarmente pagare l’imposta.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. La tassa può essere versata tramite modello F24 o bollettino precompilato.