Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 203395/16, emessa lo scorso 11 ottobre, fa chiarezza sulle conseguenze legali dell’affitto in nero, incassato cioè, senza la registrazione del relativo contratto.
Per legge, il contratto di locazione, deve avere, pena l’inesistenza del rapporto giuridico, forma scritta e deve essere registrato presso gli uffici competenti. Ma in Italia, esiste un vero e proprio mercato sommerso, nel quale proliferano redditi mai dichiarati ed imposte evase.
Ma a quali conseguenze si va incontro se si viene scoperti a seguito di un controllo fiscale? Le sanzioni di carattere tributario ricadono per lo più sul proprietario dell’immobile, mentre di norma, l’inquilino non rischia nulla. A quest’ultimo, l’Agenzia delle Entrate potrebbe chiedere solo il pagamento dell’Imposta di Registro, ma in via subordinata rispetto al locatore, che secondo la legge, è il solo sul quale ricada l’obbligo contributivo.
Infatti, secondo la disciplina, il proprietario deve registrare il contratto d’affitto entro 30 giorni dalla firma e comunicarlo al conduttore e all’amministratore, se si parla di condominio, entro lo scadere del sessantesimo giorno.
Dunque, per il Fisco ad avere commesso l’evasione è solo il locatore, che dovrà corrispondere delle sanzioni pecuniarie che possono variare dal 240% al 480% dell’imposta evasa; un’enormità rispetto a quanto si sarebbe diversamente pagato con la registrazione del contratto.
L’unico strumento in grado di contenere le sanzioni fiscali è il cosiddetto “ravvedimento operoso”. Se questo viene chiesto entro 90 giorni, il proprietario potrà contare su una riduzione del 12% sull’imposta dovuta, percentuale che aumenta al 15% superato il 91° giorno, fino ad arrivare ad una sanzione pari al 120% superato l’anno.
Per quanto riguarda invece i rapporti tra il locatore ed il conduttore, in assenza della registrazione del contratto di affitto, il primo potrebbe essere costretto a restituire le somme incassate in nero. Ma non è tutto, qualora il contratto sia stato posto per iscritto e correttamente depositato, se si è indicato un canone inferiore a quello effettivamente incassato, sulle cifre pagate in nero il locatore non potrà pretendere un decreto ingiuntivo contro il conduttore né presentare richiesta di sfratto.
In questo caso, quando si è celata una parte degli introiti, è l’inquilino che può, entro sei mesi dalla fine del rapporto di locazione, chiedere la restituzione di quanto pagato.