Con la sentenza n. 842 del 29.2.2016, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento del DPCM n. 159/2013 che aveva rivisto i criteri per la determinazione dell’Isee ai fini dell’accesso a prestazioni e/o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei cittadini.

L’Isee è l’indicatore della situazione economica equivalente che serve ad indicare l’effettiva situazione reddituale di un singolo o di una famiglia al fine di garantire, ai soggetti che versano in situazioni disagiate, l’accesso gratuito (ovvero al minor costo possibile) a taluni servizi sanitari e/o sociali.
La scorsa primavera l’esecutivo si era appellato ai giudici amministrativi in seguito alle sentenze del Tar del Lazio, che avevano accolto i ricorsi delle associazioni dei portatori di handicap contro il nuovo sistema di calcolo che somma le pensioni di invalidità al reddito.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nel calcolo dell’Isee, non possono essere ricompresi i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari di cui godono soggetti portatori di disabilità che sono volti ad attenuare la loro oggettiva situazione di svantaggio. Infatti, ribadisce che tali trattamenti non servono a remunerare alcunchè, nè all’accumulo della “posizione reddituale” del disabile, ma a farlo “pervenire ad una situazione uguale” rispetto a chi non soffre di disabilità, ristabilendo la “parità morale e competitiva”.

Chiarisce, infatti, il Consiglio di Stato nella sentenza: “Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa”.

I giudici amministrativi di appello danno ragione ai disabili e alle loro famiglie – che erano scesi in piazza per protestare contro al riforma – in merito al nuovo Isee: l’indennità di accompagnamento non può essere conteggiata come reddito. Sul sito Stop al nuovo Isee, dove vengono chiarite e approfondite le ragioni dei cittadini con disabilità e dei loro familiari, non si nasconde la soddisfazione: “Davide ha vinto contro Golia, in Italia esiste ancora la giustizia”.

Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, rivendicando l’equità della riforma: “E’ infatti complessivamente un indicatore più equo e che garantisce un accesso più giusto alle prestazioni sociali, anche nel caso delle persone con disabilita”, ha concluso: “Come Governo non possiamo che prendere atto della sentenza appena depositata dal Consiglio di Stato e provvederemo ad agire in coerenza con questa decisione”.

Fonte: Consiglio di Stato

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