E alla fine il Veneto ha detto sì: il Consiglio regionale ha approvato le stanze panoramiche in alta quota. Con i voti della maggioranza (35 a favore, nove i contrari) è passata la legge che inserisce tra le nuove tipologie di ‘struttura ricettiva in ambiente naturale’ le stanze di vetro e legno, “ad alto impatto emozionale”, sopra i 1.600 metri di altitudine, dove sinora le norme ammettevano solo bivacchi, rifugi e malghe. Ma le stanze di vetro, con vista sul cielo, “caratterizzate da un elevato rapporto tra superficie finestrata e quella del pavimento”, dovranno rispettare determinate condizioni: potranno essere al massimo due per comune e al massimo con due posti letto per stanza, dovranno essere realizzate in “vetro e legno o altro materiale, anche innovativo, ecosostenibile o comunque di basso impatto”, saranno collocate stabilmente sul suolo ma “facilmente rimovibili”. Potranno essere collocate sopra i 1.600 metri, in deroga ai limiti di edificabilità posti dalla legge urbanistica, purché non distino più di 100 metri in linea d’aria da una stazione di impianto a fune o da una struttura ricettiva esistente, compresi rifugi alpini, bivacchi e malghe, raggiungibili tramite la viabilità già esistente. Rispetto alla proposta di legge iniziale presentata dalla Giunta nell’ottobre del 2022 e licenziata dalla commissione nel novembre 2023 con un voto che aveva diviso la stessa maggioranza, il via libera è stato raggiunto grazie ad alcuni emendamenti presentati dalla presidente della commissione Turismo Francesca Scatto. Emendamenti che hanno introdotto ulteriori paletti alla possibilità di edificare stanze panoramiche in ognuno degli 86 Comuni montani del Veneto.
Ecco dunque che sono stati introdotti la rimovibilità della struttura, la vicinanza a strutture già esistenti e raggiungibili con strade, sentieri o impianti a fune già in essere, il basso impatto ambientale e- su proposta delle opposizioni- l’estensione della struttura su un unico piano, il divieto di abbattere alberi e piante per la loro realizzazione e l’informativa annuale sulle strutture autorizzate. Non sono stati accolti, invece, gli emendamenti presentati dalle opposizioni che intendevano limitare superficie e altezza delle strutture panoramiche, per vietarne la collocazione nelle aree protette e nei parchi regionali e nazionali e normarne in modo stringente l’impatto luminoso, acustico, ambientale e su fauna e avifauna. “Saranno le amministrazioni comunali (86 i Comuni di montagna con territori sopra i 1.600 metri) ad autorizzare le nuove strutture ricettive in ambiente naturale, in deroga alla normativa urbanistica- ha chiarito in aula la relatrice del progetto di legge, Silvia Cestaro (Lega-Liga veneta)- ma pur sempre nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per le amministrazioni comunali di montagna si tratta di una opportunità, non di un obbligo: potranno autorizzare, con una variante allo strumento urbanistico, al massimo due manufatti, ciascuno con non più di due posti letto, e adottando tutti gli strumenti di tutela del paesaggio previsti e nel rispetto dei criteri indicati da futura delibera di Giunta. L’impatto ambientale, quindi, sarà minimo”.