Il Codacons annuncia “ancora brutte notizie” per Fedez. Il rapper ha perso una nuova battaglia legale avviata nei confronti dell’associazione. L’aveva querelata per diffamazione per essere stato accusato di pubblicità occulta e omofobia dopo il suo intervento al Concertone del Primo Maggio di Roma. A rendere noto l’esito della causa è lo stesso Codacons in una nota ufficiale.
I FATTI
La vicenda nasce nel 2021 quando il Codacons denuncia “un presunto caso di pubblicità occulta da parte del rapper in favore di un noto marchio sportivo durante il concertone del primo maggio a Roma e pone l’attenzione su “alcuni testi omofobi del rapper in concomitanza con la campagna di Fedez sul ddl Zan”.
“Oggi- si legge nel comunicato- il Gip del Tribunale di Roma, dott.ssa Anna Maria Gavoni, con una importantissima ordinanza non solo rigetta le richieste del rapper, ma boccia Fedez su tutta la linea, confermando in pieno la legittimità delle denunce del Codacons”.
PUBBLICITÀ OCCULTA
Risulta così archiviata la querela di Fedez: “Quanto alla pubblicità occulta la oggettività del fatto, ovvero dell’aver indossato sul palco del concerto del 1° maggio il Lucia un cappellino recante il logo Nike, ammessa anche dall’opponente, va strettamente connessa alla pendenza presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato di un procedimento a carico dello stesso Lucia; non rileva come evidenziato dal PM la circostanza che sia stato archiviato tale procedimento atteso che la medesima Autorità ha definito tale pubblicità ‘palese’ e non ‘occulta‘ corroborando tale qualifica l’interesse pubblico della notizia”.
OMOFOBIA PER UN BRANO IN CUI SI CITA ANCHE TIZIANO FERRO
Sul tema omofobia, si cita un brano in particolare: “La insussistenza di elementi della falsità delle dichiarazioni si ricava dalla canzone ‘Tutto il contrario’ il cui testo contiene il seguente periodo ‘Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing. Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi. Ciao, sono Tiziano, non è che me lo ficchi‘”.
E si legge ancora: “Ritiene il Gip che l’espressione utilizzata e contestata dall’indagato non possa essere semplicemente estrapolata da una vicenda assai più ampia, in particolare la vicenda relativa alla ‘pubblicità’, occulta o palese, sulla quale l’opinione pubblica e l’indagato quale rappresentante legale del Codacons ha posto l’attenzione. In tale contesto, dunque, ritiene il Gip che, dovendosi assicurare su di un tema di pregnante ed incontestabile interesse pubblico, il pieno dispiegarsi della libertà di espressione, l’offesa alla reputazione personale dell’opponente non abbia raggiunto un certo livello di gravità e non sia stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per la reputazione sociale e professionale della stessa“.
“Pertanto- conclude la nota- l’ipotesi accusatoria non trova fondamento per insussistenza del fatto e per quella dell’elemento soggettivo, con conseguente archiviazione del procedimento penale”.