Paradossalmente, il sindaco di un Comune di mille abitanti ha più “poteri” del sindaco di Vicenza.
Ai sensi dell’art. 57, comma 1 lett. c) riveste la qualità di ufficiale di PG il Sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.
Insomma: il sindaco è un ufficiale di polizia giudiziaria SOLO nei Comuni molto piccoli in cui manca qualsiasi presidio delle forze dell’ordine (non conta la polizia municipale).
L’autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale. Sono autorità provinciali il Prefetto ed il Questore. È autorità locale, in ciascun comune, il funzionario preposto all’ufficio di pubblica sicurezza. Nei comuni dove non esiste un ufficio di pubblica sicurezza, è autorità locale il Sindaco o chi ne fa le veci.