La Legge di Bilancio 2023 ha riaperto le porte ad una nuova edizione della rottamazione delle cartelle, che rispetto alle precedenti amplia la platea dei soggetti interessati e allunga i tempi per effettuare i pagamenti, rendendola di fatto molto più accessibile.
Sono ammessi all’agevolazione tutti i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Poiché la norma fa riferimento all’affidamento del carico, per capire se le cartelle sono rottamabili o meno NON bisogna riferirsi alla data di notifica della cartella, ma alla data antecedente di consegna del ruolo, che non coincide né con la data di notifica della cartella, né con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.
La data di consegna, infatti, NON viene indicata in cartella, ma è un termine conosciuto all’ente impositore e all’agente della riscossione. Per questo motivo, nel dubbio, per appurare se una cartella ricevuta dopo il 30 giugno 2022 sia rottamabile o meno, conviene sempre chiedere all’agenzia delle entrate o rivolgersi ad un professionista.
Può essere definita in maniera agevolata ogni entrata riscossa a mezzo ruolo.
Per i carichi relativi alle imposte, quindi Irpef, Ires, Irap, Iva, addizionali, contributi Inps, premi Inail, il contribuente potrà estinguere il proprio debito pagando solo le somme a titolo di capitale, le spese per eventuali procedure esecutive e i diritti di notifica.
Vengono quindi ad essere condonate tutte le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, e di compenso dell’agente della riscossione (aggi).
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, come ad esempio le multe stradali, lo “sconto” riguarderà solo gli interessi e gli aggi.
Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023 il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo modalità da definirsi.
Una grande novità di questa nuova edizione della rottamazione delle cartelle riguarda, come detto, la platea dei soggetti interessati: potranno infatti accedere all’agevolazione anche tutti i soggetti decaduti da precedenti rateazioni e rottamazioni.
L’altra grande novità riguarda invece le tempistiche di pagamento: sarà infatti possibile pagare gli importi dovuti in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure, in un termine massimo di cinque anni.
Le rate in questo caso potranno essere diciotto, di cui le prime due, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023, saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, e le restanti 16, di pari importo, da ripartire nei successivi 4 anni, andranno saldate trimestralmente, con scadenze 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulterà inefficace e i versamenti effettuati verranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
In ragione della loro natura, rimangono esclusi dalla rottamazione, i debiti riferiti a: recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea; crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, potranno rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente entro il 31 gennaio 2023.
Fabrizio Carta