Addio ai “dissuasori di stordimento a contatto” alla polizia locale. E a maggior ragione ai taser, che gli impulsi elettrici li ‘sparano’. La detenzione delle armi da offesa è esclusiva dello Stato e delle sue polizie in base all’articolo 117 della Costituzione, e dunque è incostituzionale la legge lombarda del 2021 (l’articolo 5 della legge di revisione ordinamentale) che ne prevedeva l’utilizzo per le polizie locali dei Comuni. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 126 del 6 aprile scorso depositata ieri (giudice estensore della sentenza Maria Rosanna San Giorgio), sentenza visionata dalla Dire.

 

In una partita, quella delle dotazioni delle polizie locali, che si gioca sui dettagli, in primo luogo la giudice San Giorgio definisce perché è da ritenere arma da offesa lo storditore a contatto. Secondo “la giurisprudenza della Corte di Cassazione, lo ‘storditore elettrico’ andrebbe considerato, a tutti gli effetti, come arma comune, trattandosi di ‘strumento naturalmente destinato ad offendere l’eventuale aggressore’”. È pur vero, concede la giudice della Consulta, che un decreto legislativo del 2018 “ha previsto la possibilità di una sperimentazione, da avviare presso la Polizia locale, avente ad oggetto le armi comuni ad impulso elettrico”; ma servirebbe il coinvolgimento della Conferenza unificata (cioè una riunione congiunta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza Stato-Regioni, ndr) “e l’adozione di un apposito decreto ministeriale. Al di fuori di tale procedura, per converso, gli operatori della Polizia locale non avrebbero la possibilità di utilizzare i dispositivi in questione”.

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