La normativa prevede che i padri che hanno un lavoro dipendente potranno fruire stabilmente di dieci giorni di astensione dal lavoro, anche non continuativi, nei primi cinque mesi di vita del figlio. La loro indennità giornaliera sarà riconosciuta al 100% della retribuzione, vuol dire che non perderanno nulla in busta paga.
Il beneficio è concesso anche ai padri lavoratori dipendenti adottivi, affidatari o collocatari entro e non oltre il quinto mese dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o in Italia, nel caso di adozione nazionale o internazionale, oppure dall’affidamento.
Il diritto al congedo obbligatorio del padre si aggiunge al diritto della madre e spetta indipendentemente dal congedo di maternità.
Sempre entro il quinto mese dalla nascita o l’ingresso del bambino in famiglia, il papà può richiedere anche un giorno di congedo facoltativo con il riconoscimento di un’indennità pari al 100% della retribuzione, ma in questo caso la domanda è alternativa al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.
I lavoratori dipendenti del settore privato per i quali il pagamento della relativa indennità è erogato direttamente dall’Inp, possono presentare domanda di congedo all’istituto di previdenza sul sito www.inps.it, tramite contact center al numero 803164 oppure allo 06.164164 o attraverso gli enti di patronato.
Nel caso in cui le indennità siano, invece, anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori dipendenti del settore privato possono comunicare direttamente al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all’Inps.