Dal 3 agosto inizia per Sergio Mattarella il semestre bianco. Anche lui, come ogni presidente della Repubblica negli ultimi sei mesi del suo mandato, che dura sette anni, non può sciogliere anticipatamente le Camere. A stabilirlo l’articolo 88 della Costituzione: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”. Si tratta di uno dei poteri più forti nelle mani di un Capo dello Stato, che non può esercitarlo negli ultimi sei mesi prima di cessare il proprio mandato.
I padri costituenti temevano, all’inizio dell’era repubblicana e subito dopo la fine del ventennio fascista, che un presidente autoritario avrebbe potuto sciogliere le Camere per farne eleggere di più compiacenti e sperare in un secondo mandato. E nel 1991, per evitare quello che fu definito un “ingorgo istituzionale” per la coincidenza della fine della legislatura con la fine del mandato presidenziale di Francesco Cossiga, si modificò l’articolo 88, aggiungendo all’ultima frase le parole “salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”.